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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3-bis.03. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2779

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020  [ apri ]
3-bis.03.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di Tutorship e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.
  2. Ai fini del comma 1, si intende per «servizi di Tutorship» quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.