Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
01) dopo il numero 13, inserire il seguente:
13-bis. «Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza».