Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza.