Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare, anche infermieristica, per i pazienti in isolamento, garantendo adeguato supporto sanitario.
2. Ai fini di cui al comma 1, è prevista l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2.