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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3-bis.08. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2779

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020  [ apri ]
3-bis.08.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Congedo straordinario per genitori con figli con disabilità)

  1. Fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a sessanta giorni, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di sessanta giorni. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano almeno due o più figli, il congedo di cui al presente comma può essere fruito anche se uno dei genitori è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  2. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
  3. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  4. Il congedo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri bonus, indennità, congedi e permessi previsti dalla normativa vigente.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.