stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3-bis.07. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2779

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020  [ apri ]
3-bis.07.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

  1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.1.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

   1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 gennaio 2021.
   3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.
   4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.