Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)
1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.