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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2779

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020  [ apri ]
1.7.

  Dopo il comma 4-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:

   4-sexiesdecies.1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
   4-sexiesdecies.2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
   4-sexiesdecies.3. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.