Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 116,90 ad euro 333».