Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.