Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i tamponi COVID-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie private e accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.