Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che risiedono in strutture residenziali, è riconosciuto un congedo retribuito.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.