Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. Al fine di garantire un supporto nella gestione dello stress e prevenire disturbi psicologici ed emotivi correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un servizio di psicologia scolastica, proporzionato al numero di studenti iscritti.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.