Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 22.30.