Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure per la semplificazione del tracciamento)
1. Al fine di semplificare la profilassi sanitaria, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in caso di reiterata positività riscontrata dall'autorità sanitaria, è garantita al soggetto l'uscita dal regime di isolamento se viene indicata la presenza negativa del virus in due o più test rapidi antigenici. È fatto obbligo, ai fini statistici, l'indicazione della carica virale del soggetto in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. In caso di risultato «rilevato» nei referti medici va indicata la carica virale per valutare se la presenza del virus COVID-19 comporti positività e rischio di contagio.