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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-ter.08. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2779

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020  [ apri ]
1-ter.08.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

   a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

   b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

    1. del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

    2. del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

  3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), per la parte di atto annullata.
  4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
  5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.
  6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.
  10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.
  14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.
  17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.