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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-ter.07. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2779

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020  [ apri ]
1-ter.07.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
  2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 452, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
  3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.