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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-ter.04. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2779

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020  [ apri ]
1-ter.04.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

  1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.
  2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.
  8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».