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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/11/2020  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Commissione consultiva permanente per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19)

  1. Per la durata dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 18, è istituita presso la regione Calabria la Commissione consultiva permanente per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La Commissione, è composta da:

   a) il Commissario ad acta di cui all'articolo 1 del presente decreto;

   b) i due subcommissari di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

   c) i Commissari straordinari di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché i commissari straordinari delle Aziende sanitarie provinciali;

   d) i sindaci dei Comuni nonché i commissari nominati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione può istituire comitati speciali, nonché avvalersi della consulenza di esperti nei settori di interesse. Ai componenti della Commissione e dei comitati, nonché ai soggetti invitati a partecipare ai lavori della medesima, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
  3. Ai sensi del comma precedente, in seno alla Commissione è istituito il Comitato dei sindaci dei comuni della Calabria, di cui fanno altresì parte di diritto i componenti nominati dalla conferenza dei sindaci presso le Aziende sanitarie provinciali della regione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Salvo comprovati ed indifferibili motivi d'urgenza, su tutti gli atti di alta amministrazione il Commissario ad acta è tenuto a richiedere al Comitato pareri motivati, obbligatori e non vincolanti, che devono essere trasmessi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Il Comitato formula altresì proposte inerenti alla predisposizione dei piani programmatici regionali sanitari, e monitora l'attività del Commissario ad acta trasmettendo annualmente al Governo una relazione sull'attività del Commissario medesimo. Ai fini del corretto svolgimento delle funzioni di cui al periodo precedente, tra i componenti viene eletto un coordinatore, la cui Azienda sanitaria provinciale di riferimento costituisce sede del Comitato medesimo.
  4. La Commissione, che si riunisce con cadenza bimensile, ha il compito di:

   a) definire le priorità operative che informano l'attività del Commissario ad acta di cui all'articolo 1 del presente decreto;

   b) valutare le attività messe in atto a livello regionale al fine di contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19;

   c) programmare le azioni necessarie ad implementare le strategie di contrasto e prevenzione alla diffusione della pandemia da Covid-19, nonché predisporre i piani integrati di intervento territoriale che si rendono necessari al fine di far fronte all'acuirsi della curva dei contagi nei singoli territori o nelle singole strutture socio-sanitarie.

  5. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità operative relative all'organizzazione e al funzionamento della Commissione.
  6. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.