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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.4.  nelle commissioni riunite II-VII in sede referente riferita al C. 2751

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2021  [ apri ]
3.4. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

  1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di cui agli articoli 1 e 2.

3.4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di laurea e di laurea magistrale con le seguenti: per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

  Conseguentemente al medesimo articolo:

   al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di laurea;

   al comma 1, sopprimere il terzo periodo;

   al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, è adeguata la disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2, anche avuto riguardo alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio e alla composizione della commissione giudicatrice;

   al comma 3, sopprimere le parole da: , a decorrere dall'anno accademico fino alla fine del periodo.

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi del presente articolo si applica a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione del decreto rettorale di cui al comma 3.

   sostituire la rubrica con la seguente: Adeguamento dell'esame finale dei corsi di studio e delle classi di laurea e di laurea magistrale.