Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 583 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 583 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata o con posta elettronica certificata» e dopo la parola «atti» sono aggiunte le seguenti: «la ricevuta di ricezione della posta elettronica certificata o»;
b) al comma 2, le parole: «o del telegramma» sono soppresse.