Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 576 del codice penale)
1. All'articolo 576, primo comma, numero 5-bis, del codice penale:
a) la parola «ovvero» è soppressa;
b) dopo le parole: «del servizio», sono inserite le seguenti: «ovvero contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari.»