Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
1. All'articolo 316-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»;
b) le parole da «sovvenzioni» sino a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»;
c) le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
2. All'articolo 316-ter, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;
b) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»;
c) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
3. All'articolo 640-bis, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;
b) le parole: «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati».