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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 18.1
(Corrispondenza telefonica)

   1. In ogni sezione di istituto, e laddove possibile in ogni cella, sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze. In alternativa può esservi la disponibilità di telefoni cellulari di titolarità dell'amministrazione.
   2. I condannati e gli internati sono autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, per un massimo di trenta minuti al giorno. Ai detenuti che ne facciano richiesta deve essere garantita la possibilità di effettuare video-chiamate che saranno considerate alla stessa stregua della corrispondenza telefonica. Essi sono, altresì, autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefìci ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a quattro al mese.
   3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.
   4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.
   5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.
   6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili.
   7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.
   8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.
   9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
   10. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.».

  3. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 è abrogato.