stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
7.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contrassegni identificativi individuali sulla divisa e il casco degli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza)

  1. L'ufficiale o agente di pubblica sicurezza, a cui spetta l'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è tenuto nello svolgimento delle sue funzioni a indossare l'uniforme di servizio.
  2. Il casco di protezione e le divise indossati dall'ufficiale o agente di pubblica sicurezza devono riportare un contrassegno identificativo rappresentato da un codice alfanumerico allo scopo di consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa. Le amministrazioni di appartenenza si dotano entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di un registro riportante l'associazione dell'identità di agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ed il relativo contrassegno identificativo assegnato.
  3. I codici alfanumerici di cui al comma 2 devono essere chiaramente visibili da almeno 15 metri di distanza ed anche in condizione di illuminazione insufficiente.
  4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare indumenti a protezione del volto che non ne consentano l'identificazione, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.