Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale.