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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
7.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)

  1. L'ufficiale o agente di pubblica sicurezza, a cui spetta l'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è tenuto nello svolgimento delle sue funzioni a indossare l'uniforme di servizio.
  2. Al fine di riprendere quanto avviene in situazioni di criticità che possono ledere il mantenimento dell'ordine pubblico, le divise dell'ufficiale o agente di pubblica sicurezza impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 vengono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento
  2. Le bodycam vengono attivate dai tecnici dell'ufficiale o agente di pubblica sicurezza in caso di effettiva necessità o in situazioni di potenziale pericolo e turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori prima dell'utilizzo. Tale materiale registrato viene in seguito consegnato a tecnici specificamente preposti e salvato all'interno di un server protetto, in cui le registrazioni vengono conservate fino al completo accertamento della reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server.
  3. L'accesso alle registrazioni delle bodycam, laddove vi sia notizia di reato, avviene secondo le disposizioni contenute nel libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  4. Il Garante per la protezione dei dati personali adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con proprio provvedimento, gli adempimenti e le prescrizioni relative all'installazione delle bodycam e al loro utilizzo in relazione al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.