stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.017. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
7.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 613-bis del codice penale, in materia di tortura)

  1. Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Chiunque, con più violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona intenzionalmente acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni».