Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 613-bis del codice penale, in materia di tortura)
1. Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque, con più violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona intenzionalmente acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni».