Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Accordi bilaterali di riammissione e fondi per la cooperatone allo sviluppo)
1. Dal 1° marzo 2021 è fatto divieto di utilizzare qualsiasi fondo di cooperatone allo sviluppo in favore di Stati 0 progetti ubicati in Stati con i quali non risultino entrati in vigore accordi bilaterali o multilaterali di riammissione.