Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:
c-bis) all'articolo 11, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: I soggetti privati che si dichiarano indisponibili all'affidamento diretto alle condizioni economiche previste dalle prefetture-uffici territoriali perdono la possibilità di partecipare ad altri affidamenti sia diretti che tramite le procedure di affidamento dei contratti pubblici per qualsiasi fornitura di servizi per l'accoglienza per i seguenti 5 anni.