Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 19-bis:
1) al comma 2, le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'accertamento dell'età»;
2) al comma, 3 le parole: «Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari»;
4) al comma 7 sono soppresse le parole: «e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento»;
5) al comma 9 sono soppresse le parole da: «è emesso dal tribunale» fino a: «il provvedimento».