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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
4.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

  1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, le parole: «almeno una volta l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta ogni triennio»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,» sono soppresse;

    2) il comma 4-bis è soppresso.