Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)
1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, le parole: «almeno una volta l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta ogni triennio»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,» sono soppresse;
2) il comma 4-bis è soppresso.