Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.1.
(Codice fiscale)
1. Al richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è rilasciato un codice fiscale alfanumerico.
2. Il codice fiscale rilasciato ai richiedenti protezione internazionale consente l'accesso ai servizi in condizioni di parità con gli altri stranieri regolarmente soggiornanti».