Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) All'articolo 10:
1. al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di polizia competente» sono aggiunte: «o l'ufficio consolare o diplomatico competenti»;
2. al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente».