Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 35, dopo le parole: «e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.», è aggiunto il seguente periodo: «Non è ammesso il ricorso per chi è stato condannato, anche in via non definitiva, ad una pena superiore a due anni di reclusione».