Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera e);
b) aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Non si procede all'esame della domanda ed è disposta l'espulsione immediata se vi è il fondato motivo di ritenere che il richiedente presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.».