Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Obblighi per gli avvocati che assumono incarichi di difesa in materia di protezione umanitaria)
1. Gli avvocati che assumono incarichi di difesa, nell'ambito del gratuito patrocinio, in materia di ricorsi a seguito di diniego nella concessione della protezione umanitaria o del riconoscimento dello status di rifugiato, sono obbligati a:
a) tenere un registro ad hoc dei propri assistiti, nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali;
b) verificare periodicamente l'esatta corrispondenza dei dati forniti dagli assistiti, controllando annualmente la permanenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio;
c) comunicare, presso l'Ufficio immigrazione della competente Questura l'assunzione dell'incarico.
2. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione di 1000 euro in relazione ad ogni singola violazione.
3. L'erronea o parziale trasmissione dei dati di cui al comma 1 comporta la sanzione di 500 euro in relazione ad ogni singola violazione.