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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

  1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 18, dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:

  4-bis: Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque alla disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;

    1) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente:

  5-bis: In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.