Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Articolo 2 bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis: Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività superiori al limite di cui all'articolo i76 del decreto del Presidente della Repubblica è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.