stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
11.3.

  All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1 sostituire le parole: che abbiano riportato una o più denunzie o condanne anche con sentenza non definitiva con le parole: condannate anche con sentenza non definitiva o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

   b) al comma 1, lettera b) numero 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente: 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone condannate anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale negli ultimi tre anni per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale o per delitti non colposi contro la persona commessi all'interno di pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento presenti nell'intera provincia;

   c) al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi del comma 1, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici servizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

   d) al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere il comma 1-ter.