Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Divieto di consumo immediato di bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi privi di licenza di pubblica sicurezza)
1. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «prodotti di gastronomia» sono inserite le seguenti: «diversi dalle bevande alcoliche e superalcoliche»;
b) all'articolo 4, comma 2-bis, dopo le parole: «prodotti di propria produzione» sono inserite le seguenti: «diversi dalle bevande alcoliche e superalcoliche».