Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il documento programmatico di cui al comma 1 e le politiche migratorie intraprese dal Governo possono essere interrotte e sospese nei casi emergenziali dovuti a guerra, recessione economica, catastrofi e calamità naturali e pandemie».