Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“Comma 6-bis: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, e soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura”»;