stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.232. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
1.232.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

   Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso effettuate nel pieno rispetto delle direttive impartite dal Centro di coordinamento marittimo della Guardia costiera italiana, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Le operazioni di soccorso sono immediatamente comunicate allo Stato di bandiera anche ai fini dell'individuazione del luogo più sicuro di approdo e considerate eventuali emergenze sanitarie nel porto di approdo più vicino.

  Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: al precedente periodo con le seguenti: ai precedenti periodi.