Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In ogni caso, la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del presente articolo non comporta la rinuncia alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, né preclude l'esame della richiesta eventualmente pendente».