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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.170. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
1.170.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) all'articolo 19:

    1) al comma 1, dopo la parola «persecuzione» sono aggiunte le seguenti: «esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti immani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

    2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui al comma 1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata ma domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui al comma 1 il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.».