All'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 12, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
«6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del precedente comma possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali o per integrare, laddove confacente con le necessità operative, la flotta di motopescherecci battente bandiera italiana qualora si verifichino episodi di sequestro del naviglio attraverso azioni unilaterali perpetrate da forze appartenenti a Stati o entità statali non riconosciute dalla comunità internazionale.».