Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis). All'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero che manifesti la volontà di inoltrare domanda di protezione internazionale».