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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.147. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
1.147.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi.

   L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura»;

   b) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 12:

    1) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

   «9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il transponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.
   9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per I accoglienza delle persone sbarcate.
   9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.
   9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.
   9-bis.5: Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.
   9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.».

    2) è aggiunto in fine il seguente comma:

  9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.