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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.127. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
1.127.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) il comma 1 dell'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale».